Il risarcimento del danno biologico-psichico
Il soggetto che ha subito un danno a seguito di un comportamento doloso (volontario) o colposo (cioè causato da negligenza, imperizia o imprudenza) di un altro soggetto che ha prodotto un evento lesivo (ad es. un incidente stradale, un errore medico, il mobbing, ecc.) può richiedere il risarcimento.
Qualora il danno subito è ingiusto, cioè prodotto da un comportamento che non è in alcun modo giustificato o autorizzato dalle norme giuridiche (come lo sarebbe uno sciopero ad esempio) e lede un interesse garantito dallo stato (come il diritto alla salute, art. 32 Cost.), la legge impone all’autore di risarcire il danno.
L’ordinamento giuridico prevede che dalla menomazione, totale o parziale, dell’integrità psico-fisica o dalla lesione della salute di una persona possano scaturire danni patrimoniali (spese per cure mediche, perdite di guadagno per inattività lavorativa) e danni non patrimoniali.
Lo psicologo si occupa del danno non patrimoniale che tradizionalmente è suddiviso in:
- Danno biologico-psichico (lesione della salute psichica, ad esempio depressione reattiva o sindrome post-traumatica da stress)
- Danno dinamico-relazionale (c.d. esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane)
- Danno morale (sofferenza interiore)
Il soggetto danneggiato nell’evento lesivo (ad esempio, la vittima di un incidente stradale) non è l’unico ad avere diritto al risarcimento. Sono infatti risarcibili i danni riflessi o da rimbalzo, vale a dire i danni ai parenti della vittima principale come conseguenza delle lesioni, mortali o non mortali, di un familiare.
Il caso più frequente riguarda il decesso di un familiare in un incidente stradale che provoca nel congiunto (marito, moglie, figlio) una sofferenza che va oltre la normale sofferenza (danno morale o danno da lutto) ed esita in una depressione (danno psichico) o uno stravolgimento delle abitudini di vita del soggetto (danno esistenziale).
Anche una grave invalidità del familiare, costringendo il coniuge e/o il figlio a prestare un’assistenza continua, produce un’alterazione dei ritmi e dei tempi di vita, limita l’espressione della personalità del soggetto in altre aree della sua vita, costringendolo ad esempio a limitare o interrompere l’attività lavorativa e/o sottraendo tempo ad interessi e svaghi (danno esistenziale).
Il soggetto leso ha come primo interlocutore una Compagnia Assicurativa: la controversia che si apre può giungere a buon fine attraverso il raggiungimento di un accordo. In caso contrario, la persona che insiste nel voler ottenere un risarcimento, contatterà un legale per cercare, tramite il suo aiuto, di raggiungere un accordo. Qualora anche questa via non porti al risultato sperato, si potrà iniziare una causa civile.
Quindi, sul piano giudiziario esiste una strada che tenta di evitare il contenzioso civile, la c.d. via stragiudiziale e la classica strada processuale.
Lo psicologo giuridico che si occupa della valutazione del danno non patrimoniale può essere coinvolto in entrambe le strade, ovvero la Via Stragiudiziale e la Via Giudiziale.